Delegato all’Inarcassa per Brescia Dott.Ing. Paolo Facchini Tel. 3355827582 - E-mail [email protected] Inarcassa Roma
Numero verde Inarcassa on line 800 248464 Numero verde Inarcassa card 800 016318 Call center Inarcassa 06 85274330 Presentazione INARCASSA Entrata in vigore delle modifiche statutarie Le modifiche statutarie riportate lo scorso numero, non entreranno in vigora sino a quando i Ministeri competenti non ne daranno avviso. Pertanto sino a quel termine resta in vigore lo statuto odierno. Ampia pubblicità sarà data all’entrata in vigore delle modifiche statutarie.
Contributo integrativo e volume affari IVA. Gli iscritti agli albi d’Ingegnere e d’Architetto, titolari di Partita IVA, ai sensi dell’art.10 della
Legge n°6/1981 sono tenuti al versamento del Contri buto integrativo ad Inarcassa
“indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore”. La casistica merita qualche attenzione nei casi di fatture ad Enti pubblici con l’Iva ad
esigibilità differita. La legge citata, e lo statuto, scorrelano reddito e volume affari iva seppure entrambi
professionali, per cui una fattura ad esigibilità differita mentre non contribuisce a formare il
reddito professionale dell’anno di emissione, rileva sul volume d’affari, con ulteriore
versamento del contributo integrativo del 2% ancorché lo stesso non sia stato incassato.
Contributo integrativo e rapporti di collaborazione. Il contributo integrativo non è dovuto per le prestazioni effettuate nei rapporti di
collaborazione tra ingegneri e architetti, anche in quanto partecipanti ad associazioni o
società di professionisti. Esso non è dovuto neppure per le prestazioni effettuate nei rapporti di collaborazione fra
Società di Ingegneria e fra queste ed i soggetti precedentemente indicati. La sua esplicita richiesta costituisce a tutti gli effetti una riscossione indebita. Quando l'utente finale della prestazione è invece lo stesso richiedente ingegnere, architetto,
associazione di professionisti o società d’ingegneria (ad esempio opera realizzata dalla
stessa società) il contributo del 2% è dovuto.
Contributo integrativo variabile in associazioni di professionisti. Per la fatturazione d’Associazioni di Professionisti, ad esempio con Ingegneri e/o Architetti
e Geometri o Com-mercialisti, ove il contributo integrativo è diverso, può essere valido al
momento, l’esempio di Società composta da 1 ingegnere e 1 commercialista con
partecipazione al 40% ciascuno degli utili ed 1 geometra con partecipazio-ne al 20%: 1) Imponibile € 1.000,00 2) Contributo Integrativo Inarcassa (€ 1000*40%) x 2% € 8,00 3) Contr. Integrativo C.P.G. (€ 1000*20%) x 4% € 8,00 4) Contr. Integrativo C.N.P.A.D.C. (€ 1000*40%) x 4% € 16,00 5) I.V.A. 20% (1+2+3+4) € 206,40 6) Totale € 1.238,40 Ipotesi tutta da verificare a consuntivo, con l’attribuzione dell’utile conseguito in capo ai
singoli associati, sulla base della partecipazione ai sensi dell’art. 5 del T.U. Infatti, non solo è erroneo il riferimento del 40 o 20% dell’imponibile, poiché la
partecipazione è riferita agli utili, ma la stessa quota è suscettibile di variazione dai
dichiaranti entro il termine ultimo per la Dichiarazione dei Redditi (il 31 ottobre).
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Scartata l’ipotesi d’assoggettare tutto l’imponibile al 2% e quella dell’esposizione unica al
4%, la quale denoterebbe un “comportamento fiscale” quanto meno scorretto, l’elevazione
del contributo integrativo da parte d’Inarcassa al 4% come da modifiche statutarie, elimina
interpretazioni di sorta. Per ovvi motivi fiscali l’elevazione di detto contributo non può che entrare in vigore dall’inizio
dell’anno contabile: 1 gennaio 2009 oppure 1 gennaio 2010. Ad oggi non è ancora entrata in vigore 31 ottobre scade la dichiarazione on line 2007. Ultimi giorni per la DICH Inarcassa senza sanzioni, ma solo on line. Per effettuarla: codice identificativo e pas-sword rilasciati da Poposondrio, 800248464 (in
genere 15 gg. dalla richiesta). Professionisti junior. Ingegneri ed architetti di laurea breve, iscritti ai rispettivi albi professionali, sezione B (elenco triennali), con Partita Iva e non soggetti ad un’altra forma di previdenza obbligatoria sono tenuti all’iscrizione ad Inarcassa, con modalità e contribuzione analoga a tutti gli altri iscritti.
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Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti
COMITATO NAZIONALE DEI DELEGATI
Il Comitato Nazionale dei Delegati, con 189 voti favorevoli, 5 contrari e 13 astenuti
di approvare la modifica dell’art. 22 dello Statuto come di seguito riportata:
Art. 22 - Contributo soggettivo Art. 22 - Contributo soggettivo 22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a 22.1 - Il contributo soggettivo obbligatorio a carico
carico di ogni iscritto ad INARCASSA è pari,
di ogni iscritto ad INARCASSA è pari, salvo quanto
salvo quanto disposto all'art. 33, primo comma,
disposto all'art. 33, primo comma, alle seguenti
alle seguenti percentuali del reddito professionale
percentuali del reddito professionale netto prodotto
netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla
nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione
relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle
ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni,
fatte salve le aliquote e gli scaglioni di cui alla
a) sul reddito sino a lire 114,2 milioni (N.d.R.
normativa previgente:
euro 58.979,37), il sei per cento; b) sul reddito
eccedente lire 114,2 milioni (N.d.R. euro
a) sul reddito sino a euro 80.850,00 il dieci per cento; b) sul reddito eccedente euro 80.850,00 il tre per cento. L’aliquota è elevata al 14,5 per cento dal 2012 secondo la seguente progressione: 1) al 11,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2009; 2) al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2010; 3) al 13,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2011; 4) al 14,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2012.
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Ad ogni iscritto ad Inarcassa a partire dall’annualità 2009 la quota dello 0,5 per cento di contributo soggettivo calcolata sul reddito di cui alla lettera a) è destinata al finanziamento delle attività assistenziali. Tale contributo è improduttivo ai fini previdenziali. 22.2 - E' in ogni caso dovuto un contributo 22.2 - Fatto salvo l’importo di cui alla normativa minimo di lire 1.710.000 (N.d.R. euro 883,14) previgente, è in ogni caso dovuto un contributo minimo pari, per il 2009, a euro 1.400,00 di cui euro 60,00 saranno destinate alle attività assistenziali. Tale contributo aumenta a partire dall’anno 2009 come indicato nella seguente tabella:
Contributo destinato all’assistenza Per gli anni 2010 e 2012 ed a partire dal 2014 il contributo minimo e la quota destinata all’assistenza rivalutati annualmente in proporzione alle variazioni dell’indice ISTAT di cui all’art. 35. 22.3 - Il contributo di cui al primo comma è dovuto 22.3 - Il contributo di cui al primo comma è dovuto anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione anche dagli iscritti che usufruiscono della pensione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione di vecchiaia, di invalidità, ovvero della prestazione contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da contributiva, ai sensi dell’art. 40, erogate da Inarcassa e che proseguono nell’esercizio della Inarcassa e che proseguono nell’esercizio della professione. Per essi non si applica il secondo professione. Per essi non si applica il secondo comma del presente articolo. 22.4 - Per gli ingegneri ed architetti che si 22.4 - Gli ingegneri ed architetti che si iscrivono
iscrivono ad Inarcassa per la prima volta prima di
aver compiuto i trentacinque anni di età, il
trentacinque anni di età hanno diritto ad una
contributo di cui al primo comma del presente
riduzione nella contribuzione di cui al primo
articolo è ridotto, per l'anno di iscrizione e per i
comma per cinque anni solari dalla prima
due anni successivi, alla metà e il contributo
iscrizione e comunque non oltre quello di
minimo di cui al secondo comma è ridotto a un
compimento del trentacinquesimo anno di età; pertanto, il contributo di cui al primo comma del presente articolo è ridotto alla metà e il contributo minimo di cui al secondo comma è ridotto a un terzo. Tale riduzione si applica anche in caso di reiscrizione contribuzione agevolata. La riduzione è applicata fino al reddito inferiore od uguale al primo scaglione di reddito usato per il calcolo pensionistico di cui all’art Sull’eccedenza applicata la riduzione di cui sopra. 22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini 22.5 - Il contributo soggettivo è deducibile ai fini
dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della dell'IRPEF, giusta l'articolo 9, ultimo comma, della Legge 3 gennaio 1981, n. 6.
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Tutte le sanzioni ritardo per ritardo. Se le conosci le EVITI!
A Ritardo nei pagamenti: 1) entro 30 gg.: 3,75% del dovuto; 2) oltre 30 gg.:15% del dovuto;
B Ritardo dich. annuale : 1) entro 31.1 dell’anno successivo 7,5% contributo sogg. minimo (c.s.m.); 2) oltre 31.1 dell’anno successivo 15% del c.s.m.;
C Ritardo pagamenti con omessa, infedele, ritardata dichiarazione annuale:
1) entro 30 gg. 3,75% del dovuto + 7,5% del c.s.m.; 2) oltre 30 gg. 15% del dovuto + 7,5% del c.s.m.; 3) oltre il 31.1 anno successivo 40% del dovuto + 15% del c.s.m.;
D Iscrizione tardiva - dopo il 31.8 l’anno seguente i requisiti: 50% dovuto + 15% c.s.m.;
E Iscrizione d’ufficio - dopo il 31.8 l’anno seguente i requisiti: 100% dovuto.
Nei casi B2, C3, D, E, può richiedersi l’infrazione disciplinare all’ordine d’appartenenza.
In arrivo prima rata contributi minimi 2008.
Il 30.6 scade la 1a rata di € 803,00 (ridotta € 268) pari al 50% dei contributi minimi del 2008; entro il 30.7 sovra tassa del 3,75%, oltre il 30.7 del 15%.
Se la linea è calda e conosci l’importo, effettua bonifico alla Banca Popolare di Sondrio con estremi indicati dalla freccia; nella causale: nr° matricola e scrivi 1a rata contributi 2008. Non conosci nr° di matricola? Inserisci il C.F.!
Compensazione debiti con ratei pensionistici.
Il CDA di Inarcassa, per particolari situazioni, esamina le richieste di compensazione avanzate dagli iscritti che, in presenza di debiti verso l’Ente, non possono accedere alle prestazioni previdenziali.
Premesso che i ratei non corrisposti, in assenza di copertura di contributi, non sono crediti maturati, come detto per specifiche casistiche (pensione d’invalidità, inabilità, reversibilità etc.), natura dei debiti (sanzioni piuttosto che contributi), capienza del dovuto, età, è presa in esame la cosiddetta compensazione del debito con i ratei pensionistici erogabili in condizioni di regolarità.
L’accettazione dell’intero debito è condizione preliminare per l’esame dell’istanza.
Gestione Separata (G.S.) dell’Inps – Ingegneri ed Architetti.
Ai sensi della legge 8.8.1995 n°335, dal 1996, gli ingegneri ed architetti dipendenti (non iscrivibili ad Inarcassa perché soggetti ad altra previdenza obbligatoria) che vogliono svolgere la professione e perciò titolari di partita IVA, sono obbligati ad iscriversi a tale gestione.
Dall’1.1.2008 versano un contributo (1996=10%; 2007= 16%) pari al 17% ed è loro facoltà addebitare al cliente in fattura un contributo integrativo del 4% sull’imponibile.
Va rilevato che: il Contributo integrativo Inarcassa 2% è sempre dovuto; dopo 5 anni d’iscrizione si matura, a 65 anni, una pensione calcolata con il metodo contributivo; la G.S. ha carattere residuale e non consente ricongiunzione.
Sostenibilità Nel Comitato nazionale dei Delegati (CND) è proseguito il dibattito sulla sostenibilità. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha presentato il pacchetto di proposte che dovrebbe sintetizzare il lavoro degli ultimi anni, pacchetto in 5 punti (che riduco all'essenziale). 1 - Aumento del contributo soggettivo graduale sino al 15% (14,5% +0,5% per attività assistenziali, quindi la quota utile al calcolo della pensione sarà del 14,5%, mentre per i supplementi di pensione, oltre i 65 anni, si manterrà fisso il 10%, quindi 5% per attività assistenziali). La previsione è per un aumento graduale 12% (11,5% +0,5%) nel 2009, 13% (12,5% +0,5%) nel 2010, 14% (13,5% +0,5%) nel 2011, 15% (14,5% +0,5%) nel 2012. Agevolazione per i giovani entro 35 anni di età (invariate) senza perdita dei diritti alle agevolazioni in caso di reiscrizione. 2 - Aumento del contributo integrativo al 4% a partire dal 2009, fermo restando il minimo attuale da aumentare solo con l'ISTAT.
3 - Aumento del contributo soggettivo minimo (anche per combattere le iscrizioni a reddito zero) e sganciamento delle pensioni minime dal contributo minimo (pensione minima attuale rivalutata con l'ISTAT). La scaletta proposta è, per i minimi, stante i 1.200 € del 2008, di 1.700 € nel 2009, 1.950 € nel 2010, 2.200 € nel 2011, 2.450 € nel 2012, rivalutazione ISTAT per gli anni successivi. In sintesi i minimi dovrebbero aumentare del 60% circa sganciando le pensioni dal contributo minimo. Altro deterrente per combattere le iscrizioni a reddito zero, è l'introduzione di soglie minime di 6.000 € per il reddito e di 10.000 € per il volume d'affari, soglie minime che se non vengono raggiunte per più anni (ci sono alcune esclusioni) fanno sì che per quegli anni la prestazione sia calcolata con il metodo contributivo anziché retributivo.
4 - Reddito pensionabile calcolato sui migliori 25 redditi degli ultimi 30 redditi dichiarati, passando così dai migliori 19 su 24 del 2008 ai già previsti 20 su 25 del 2009 ai migliori 25 su 30 del 2010, aumentando di un anno per anno (es. 21 su 26 nel 2010). 5 - Pensioni di vecchiaia ottenibili con almeno 40 anni di contribuzione (invece dei 35 attuali) e riduzione di tale pensione in funzione dell'età: -3% a 64 anni, -5,8% a 63 anni, -8,4% a 62 anni, -10,8% a 61 anni, -13,1% a 60 anni, -15,3% a 59 anni, -17,3% a 58 anni. Con tali modifiche il requisito, imposto dalla recente normativa, di avere un patrimonio (riserva legale) che copra almeno 5 anni di pensioni in essere per almeno 30 anni viene soddisfatto. Con la norma attuale la data in cui la cassa ha ancora una riserva legale pari o superiore a 5 anni di pensioni in essere è prevista per l'anno 2031 (cioè nel 2032 non si avrebbero più riserve per pagare 5 anni di pensioni del 2032), mentre con le modifiche proposte tale data si sposta al 2055 (aumento di 24 anni) quindi si sarà in grado di pagare le pensioni sino al 2060, il che dovrebbe tranquillizzare sia i Ministeri vigilanti sia i giovani, a fronte di un sacrificio notevole, soprattutto per i più giovani che notoriamente hanno meno risorse. Attualmente si può ritenere che tra il 10%, il 2% ed i minimi
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l'aliquota effettiva si attesti attorno al 15% del reddito, con il 15%, il 4% ed i nuovi minimi si dovrebbe arrivare ad un'aliquota effettiva del 23% circa contro un'aliquota superiore al 30% del settore pubblico. Trimestrale Inarcassa 1.2008 È pervenuto in questi giorni (a me è pervenuto il 21.5) il 1° numero 2008 della rivista e, come consuetudine per il 1° numero dell'anno, l'argomento principe è quello del calcolo delle pensioni. Quest'anno il nostro Vice Presidente, Mauro Di Martino, è riuscito in una sintesi esemplificativa senza pari, per cui l'inserto rosa (pagine 45-46-51-52) è sintetico, esauriente e di lettura facile come non mai. Anche il Responsabile della Direzione Attività Istituzionale, dott. Fiore, presenta un articolo sui contribuenti minimi semplice ed utile (pagine 27-28).
Mutuo Inarcassa: nuove condizioni Durata: 5,7,10,15 o 20 anni; Erogazione: PopoSondrio; Tassi: Fisso o variabile; Importo richiedibile: iscritti da € 20.000 a 300.000; Ordini e Sindacati da € 50.000 a 500.000; Fisso: x domande entro 31.10.08, IRS+0,40% = 5 anni (4,79%)• 7(4,85)• 10(5,00)• 15(5,20)• 20(5,26); rate 6 mesi/1000€ capitale=5 anni (€ 113,64)• 7(€ 85,09)• 10(€ 64,15)• 15(€ 48,41)• 20(€ 41,31); Variabile: media aritmetica semplice medie mensili su Sole24h (rif. Feb-Mar rata scadenza 31.10 e Ago-Set rata del 30.4) Euribor a 6 mesi + 0,7%;tasso entrata solo Ia rata (stipule entro 31.10.08)5,50%; rate 6 mesi/1000€ capitale = 5 anni (€ 115,74)• 7(€ 87,02)• 10(€ 65,67)• 15(€ 49,38)• 20(€ 42,12); Contatti: attività[email protected]; 06.85274333; fax 06.85274484. I contributi integrativi non sono oneri deducibili. E’ noto che la differenza fra contribuzione soggettiva e integrativa è data dal fatto che la prima è calcolata in misura percentuale sul reddito professionale ai fini irpef (per Inarcassa dal 5 al 10% e dal-l’1,5 al 3%) e la seconda sui corrispettivi rientranti nel volume affari Iva (per Inarcassa 2%). L’art.10 del D.P.R. 917/86 precisa che “gli oneri deducibili possono essere sottratti al reddito complessivo rilevante ai fini Irpef prima del calcolo dell’imposta”. Poiché il contributo integrativo del 2% è riferito al volume affari Iva, ed altro non è che una maggiorazione percentuale sull’imponibile, non è assimilabile al contributo previdenziale soggettivo previsto tra gli oneri da dedurre. Ne deriva inoltre che l’Ufficio esattore, che intende recuperare i contributi integrativi, non può liquidare l’imposta a norma dell’art.36 bis del DPR 600/73 ma deve notificare avviso d’accertamento motivato. (Sentenza 5/4/08 del 13.3.08 4° C.T.R. del Lazio e sentenza n°14019/2007 Sezione Tributaria Cassazione). Un confronto con i contributi delle altre Casse di previdenza “omologhe”. INARCASSA CASSA FORENSE CASSA GEOMETRI Contributo Sogg. 10% fino a euro 80.850 12% fino a € 85.250 10,5%1 fino a € 132.600 (sul reddito prof. netto) 3% oltre 3% oltre 3,5% oltre ___________________ _minimo € 1.200 minimo € 1.290 __ minimo € 1.7502 Contributo Int. 2% 2% 4% (sul vol. affari IVA) minimo € 360 minimo € 385 minimo € 7002 _Contr. Maternità € 46 € 173 € 20____ Contr. solid. Pensionati / dal 6° anno solare dopo pensione / ___________________________________ 4% fino al tetto e 3% oltre____________________________ Agevol. Pensionati no pag. contr. minimi no pag. contr. minimi3 minimo sogg. ridotto ⅓ Agevol. Giovani iscr. 1a volta entro i 35 anni iscr. 1a volta entro i 35 anni iscr. 1a volta entro i 30 anni Contr. sogg. 50% - minimo ⅓ 100% - minimo ½ 100% - min. ¼ (2 anni) ½ (3 anni) Contr. int. minimo ⅓ no minimo no minimo Durata agevol. anno iscr. + 2 succ. (reiscr. no) Primi 3 anni Primi 5 anni 1 Aumento graduale fino al 12% nel 2014 2 Aumento graduale dei minimi fino al 2013 (€ 2.500 soggettivo - € 1.000 integrativo); 3 Contr. Sogg. (12% fino al tetto e 3% oltre) dovuto solo fino al 5° anno solare successivo al pensionamento; dal 6° anno contr. solidarietà pari al (a decorrere dal 1.1.08) 4% (in luogo del previgente 3%) fino al tetto e 3% oltre il tetto.
- Finanziaria 2008: contributi minimi e marginali – effetti sugli obblighi contributivi
La legge finanziaria 2008 ha introdotto nuove facilitazioni per i contributi minimi in materia fiscale (Legge 244/07, articolo 1, commi da 96 a 117), fra le quali figura il parziale esonero degli adempimenti IVA. Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato che pur in assenza dei sopraccitati obblighi specifici previsti dalla nuova normativa per tali contribuenti persiste l’obbligo di versamento del contributo integrativo, peraltro espressamente previsto dal punto 3.12 della Circolare 13/E dell’Agenzia delle Entrate, emanata il 26 febbraio 2008. Si conferma pertanto che i contribuenti minimi devono continuare ad addebitare in fattura il contributo integrativo, pari al 2% del corrispettivo lordo, poiché l’esonero dall’imposta sul valore aggiunto non comporta alcuna conseguenza rispetto all’obbligo contributivo in questione. Modifica all’articolo 3.2 del regolamento mutui fondiari-edilizi in convenzione Il Consiglio di Amministrazione di Inarcassa ha deliberato una modifica all’articolo 3.2 del regolamento per l’ammissibilità ai mutui fondiari-edilizi agli iscritti in convenzione, includendo fra i possibili contestatari dell’immobile oggetto del mutuo il convivente more uxorio, purché risultante dallo stato di famiglia. Tale modifica trova applicazione dal 01 maggio 2008. - Acquisto immobile in Roma via Parigi Dopo circa due anni che Inarcassa era rimasta a bocca asciutta nel tentativo di acquisto di immobili, al prezzo di 51.750.000,00, battendo di misura Beni Stabili S.p.A., facente parte del gruppo immobiliare francese Foncière des Régions, uno dei più grandi player immobiliari pan-europei. (http://www.benistabili.it), Inarcassa si è aggiudicata l'importante asta che le consente di riequilibrare l'asset allocation strategica (25% del patrimonio in immobili). - Inarcassa on line e Inarcassa card Inarcassa on line sta diventando sempre più il principale mezzo di comunicazione con gli iscritti: efficienza, immediatezza ed eusastività dell'informazione i principali punti di forza. Alcuni dati a supporto della crescita esponenziale: - nel 2001 erano on line 14.500 iscritti, nel 2007 sono on line 90.000 iscritti circa, - nel 2001 le richieste di estratti conto furono 50.000, nel 2007 sono divenute 290.000 circa. Inarcassa card segue le orme di Inarcassa on line, ed ancora
- nel 2002 le card in circolazione erano meno di 1.400 - nel 2007 sono quasi 15.000.
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- RINNOVO ASSICURAZIONI SANITARIE 1.1.2008 – 31.12.2010
ISCRITTI INARCASSA - SCADENZA PROROGATA AL 18 aprile 2008
Alla Polizza base gratuita Grandi interventi chirurgici e Gravi eventi morbosi, si aggiungono la Prevenzione Oncologica (19 esami) e la garanzia Dread Desease (indennità € 2500 per eventi rilevanti:infarto miocardico acuto, ictus, impianto di stent, angioplastica); massimali elevati a € 500.000; portato a 120 gg. periodo pre e post ricovero; ampliato elenco Grandi Interventi. Per il Piano sanitario integrativo (limite età elevato a 90 anni), l’estensione alla Garanzia Principale (ogni forma di ricovero con o senza intervento chirurgico e l’alta diagnostica) ha un costo di € 540, mentre l’estensione alla Garanzia Facoltativa ulteriori € 448. ESTENSIONE FAMILIARI: COSTI. Polizza base: escluso prevenzione oncologia e garanzia Dread Desease € 116; Per la garanzia principale e facoltativa è necessaria l’adesione dell’associato: Garanzia Principale: € 116 + € 540 = € 656 cadauno; Garanzia Facoltativa: € 116 + € 540 + € 448 = € 1.104 cadauno; Riduzione del 15% per nuclei di 2 persone; 20% 3 persone; 25% 4 persone. ATTIVAZIONE. Per effettuare estensione familiari e/o aderire al Piano integrativo è necessario recarsi presso un’Agenzia Generali entro il 31.3.2008, ed il cui elenco è reperibile sul sito internet www.generali.it, “Dove trovarci”. Il cambio di gestore comporterà una serie d’inconvenienti dovuti al riavvio delle procedure. E’ necessaria la comprensione degli uffici d’Inarcassa, di Generali e la collaborazione degli associati per il processo di normalizzazione. CONTATTI. Centrale operativa Assicurazioni Generali per ricoveri e prestazioni numero verde 800116482. Attivazione convenzionamento diretto: [email protected] Indicare nome e cognome assicurato, recapito telefonico, prestazione, data ricovero se nota e numero della polizza. Per tutte le altre notizie consultare il sito www.inarcassa.it
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Additive effect of rimonabant and citalopram on extracellular serotonin levels monitored with in vivo microdialysis in rat Ortega J.E.a,*, Gonzalez-Lira V.b, Horrillo I.a, Herrera-Marschitz M.b, aDepartment of Pharmacology, University of the Basque Country UPV/EHU and Centro de Investigación Biomédica en Red de Salud Mental, CIBERSAM, Spain; bMillenium Institute BNI and Programme of
Embryonic muscle development in fast‐ and slow‐growing chickens: role for IGF‐I and myogenic transcription factors Sara L. Al-Musawi and Neil C. Stickland Department of Veterinary Basic Sciences, The Royal Veterinary College, Royal College Street, London NW1 0TU, UK. Introduction Results: embryonic movement Results: gene expression anal