REGOLAMENTO GENERALE Il Consiglio Accademico
Visto il DPR 28/2/2003 n.132 recante “Criteri per l’autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21/12 1999 n.508”
Visto lo Statuto dell'Istituto Superiore di Studi Musicali Vittadini, approvato dal MIUR con Decreto n°538 del 13/07/2006
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2006, n. 212, “Regolamento recante disciplina per la definizione degli ordinamenti didattici delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, a norma dell’articolo 2 della legge 21 dicembre 1999, n. 508”;
Vista la delibera del Collegio dei professori nella seduta del 14 giugno 2010;
CAPO I – AREA STUDENTI (Vecchio ordinamento)
Introduzione.
1. I Conservatori statali di musica italiani e gli Istituti Musicali Pareggiati offrono percorsi di studi con finalità professionalizzante, al termine dei quali sono rilasciati titoli di studio aventi valore legale. La legge 21/12/1999 n. 508 ha collocato a livello universitario il percorso superiore di studi musicali prevedendo un contestuale aggiornamento dei percorsi formativi mediante l’introduzione di nuovi ordinamenti didattici a livello nazionale. La legge 22/11/2002 n. 268 ha equiparato il diploma di Conservatorio a laurea triennale, purché l’interessato sia anche in possesso di maturità, ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, dell’ammissione a corsi di laurea specialistica e a master di primo livello. L’ordinamento didattico prevede, per tutta la durata dei corsi, un mantenimento dei livelli di qualità rivolgendo costante attenzione agli standard necessari per progredire negli studi e conseguire i relativi titoli accademici. 2. L'offerta formativa musicale, in attesa della ridefinizione dei percorsi formativi prevista
dai nuovi ordinamenti didattici nazionali, rimane riferita all'articolazione dei corsi, alla struttura didattica e ai programmi di studio del previgente ordinamento, modulati con l'introduzione di elementi innovativi e di una flessibilità atta a consentire la frequenza agli alunni iscritti alla scuola media e alla scuola secondaria superiore, fino alla loro definitiva collocazione nell'ambito dell'istruzione primaria e secondaria. 3. L'Istituto ha corpo insegnante composto da circa trenta professori, integrato da docenti assunti a contratto e impegnati nei Laboratori Didattici. Il percorso formativo musicale si effettua frequentando una delle Scuole dell'Istituto. Le Scuole attivate sono le seguenti: Arpa, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo, Contrabbasso, Flauto dolce, Flauto, Liuto Pianoforte, Sassofono, Tromba, Violino, Violoncello.
L’iscrizione ad una specifica Scuola prevede la frequenza all’insegnamento principale, alle corrispondenti materie complementari, ai corsi di musica d’insieme e alle esercitazioni, differenziati a seconda dell’anno di corso. A partire dal primo anno, oltre allo strumento, è prevista la frequenza ai corsi di Teoria solfeggio e dettato musicale , alle Esercitazioni corali per voci bianche e, per quelle scuole nel cui piano di studio è prevista la frequenza, al corso di Pianoforte complementare. Nel caso particolare di allievi in giovanissima età quest’ultimo può essere posticipato al secondo anno di corso della materia principale (anche se in prova). Gli altri corsi complementari, di musica d’insieme ed esercitazioni previsti nei successivi anni di corso sono i seguenti: Arte scenica, Collaborazione pianistica, Cultura musicale generale (Armonia complementare), Esercitazioni corali, Esercitazioni orchestrali, Letteratura poetica e drammatica, Musica d'insieme per strumenti a fiato, Quartetto, Musica da camera, Storia ed estetica musicale. 4. L’iscrizione all’Istituto è compatibile con la frequenza alle Scuole secondarie di primo e di secondo grado. In particolare essa è compatibile con l’iscrizione a sezioni ad indirizzo strumentale nelle Scuole secondarie di primo grado. Per assicurare il consolidamento delle sezioni esistenti e il loro eventuale ampliamento sul territorio, sono in corso di definizione forme di raccordo tra Istituto e Istituzioni scolastiche. Art. 1 Come si accede all’Istituto.
1. All’Istituto si accede mediante un esame di ammissione. La domanda di ammissione va presentata alla Segreteria dell’Istituto nel periodo indicato dal calendario accademico (attualmente nel mese di aprile). È obbligo presentare domanda di ammissione ad almeno due Scuole di strumento. Per l'ammissione degli studenti stranieri si rinvia allo specifico paragrafo. 2. Gli esami di ammissione si svolgono nel periodo indicato dal calendario accademico in fasi distinte. Ciascun candidato deve sostenere: a) limitatamente agli stranieri, una prova relativa alla verifica della conoscenza della lingua italiana, che può svolgersi anche contestualmente alle successive prove; b) una prova relativa alla verifica dell'attitudine musicale generale. c) una o più prove relative alla verifica dell'attitudine allo studio per la specifica Scuola prescelta. La prova è esecutiva se il candidato sa suonare lo specifico strumento. Per sostenere l’esame di ammissione al livello iniziale, il candidato non è in genere obbligato a svolgere una prova d’esecuzione; per essere ammessi a livelli successivi è obbligatorio attenersi ai “Programmi interni di studio” dell’Istituto. 3. L’esito dell’esame è espresso in decimi con frazioni centesimali: l’idoneità si consegue
con la votazione minima di 6,00 su dieci. I candidati risultati idonei hanno titolo ad iscriversi in base ai posti disponibili e secondo l’ordine occupato nella graduatoria d’ammissione. A parità di votazione ha precedenza il candidato più giovane. 4. Gli studenti ammessi devono presentare domanda d'iscrizione nel periodo indicato nel calendario accademico. E’ possibile indicare alla segreteria il nome del docente di materia principale desiderato. La richiesta sarà valutata dal Direttore compatibilmente con il numero di posti disponibili nella classe indicata e tenendo conto della posizione dell’aspirante nella graduatoria delle ammissioni. A parità di posizione e voto avrà precedenza il candidato di età minore. 5. Tutti i nuovi allievi sono iscritti in prova, allo scopo di verificarne l’attitudine, l’impegno, la costanza e la capacità di adeguamento ai programmi di studio dell’Istituto. Il periodo di prova può durare da 3 a 24 mesi e l’ammissione all’Istituto diviene definitiva dopo il superamento dell’esame di conferma che si svolge al termine di tale periodo: sulla base del programma presentato e delle abilità e competenze dimostrate, viene definito l’anno di corso effettivo relativo alla materia principale. All'esame di conferma ogni allievo è iscritto d'ufficio. Nel corso dell'anno di prova, o comunque nell’anno di prima frequenza alla specifica disciplina, è possibile che i docenti di materia complementare riconoscano all'allievo abilità e competenze già acquisite e quindi, con un esame di attribuzione di anno di corso, assegnino l'allievo ad anno di corso più avanzato. Ciò non ha riflesso diretto con l'esito dell'esame di conferma e con l’anno di corso della materia principale. 6. Gli allievi che non superino l’esame di conferma hanno la possibilità di produrre una nuova domanda di ammissione per l’anno accademico successivo, limitatamente ad un'unica Scuola diversa da quella per la quale non sono stati confermati. Qualora l’esame di conferma si svolga in data successiva alla scadenza delle domande di ammissione, questa possibilità è consentita entro i cinque giorni successivi all’esame. Art. 2 Frequenza ai corsi.
1. Il Consiglio Accademico determina entro il mese di maggio dell’a.a. in chiusura il calendario dell’a.a. successivo, entro il medesimo termine viene fissata la data del primo Collegio dei Professori dell’incipiente anno in occasione del quale verrà reso noto il calendario del successivo a.a. Le sospensioni dell’attività didattica vengono stabilite di anno in anno dal Consiglio Accademico e pubblicate all’Albo dell’Istituto. 2. All’Albo lo studente troverà l’elenco delle materie da frequentare, l’assegnazione ai rispettivi docenti e l’orario di lezione di ogni docente con le sue variazioni programmate. È compito di ogni allievo prendere visione delle materie che è tenuto a frequentare e presentarsi tempestivamente ai rispettivi docenti, fin dalla prima lezione. 3. Di consueto sono previste una o due lezioni settimanali per ogni materia. L’insegnante può talvolta variare questa indicazione sulla base di considerazioni di opportunità didattica per l’allievo. L’orario di lezione di ogni singolo allievo è proposto direttamente dagli insegnanti; tiene conto delle esigenze complessive di funzionamento didattico dell'Istituto (in particolare della compatibilità con la frequenza alle altre materie) e, limitatamente alle lezioni individuali, delle motivate esigenze personali dell’allievo riferite alla frequenza ad altra scuola e alla distanza della residenza dalla sede dell'Istituto. Le famiglie degli studenti possono conferire con i docenti dopo aver fissato un appuntamento. 4. La frequenza è obbligatoria per la materia principale, per tutte le materie complementari, corsi ed esercitazioni previsti nel piano di studi ministeriale. Non possono quindi essere concessi esoneri salvo per casi particolari sottoposti, in ogni caso, alla valutazione del Consiglio Accademico. Salvo specifiche disposizioni incluse nei programmi didattici delle singole Scuole, tutti gli
insegnamenti prevedono le seguenti modalità: - Numero minimo obbligatorio di presenze degli studenti ai vari corsi, comunque non inferiore ai 2/3 delle lezioni previste per ciascun corso, fatti salvi gli obblighi per le discipline musicali d’insieme e le eventuali deroghe che i singoli docenti potranno prevedere sotto la loro diretta responsabilità. In ogni caso di inadempienza agli studenti non sarà riconosciuta l’annualità di corso, potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari previsti dalla normativa vigente e non si potranno sostenere i relativi esami; - Per le attività di musica d’insieme, da camera, coro, orchestra e affini, e per tutte le attività che prevedono una pubblica esibizione dello studente (svolgimento di concerti, saggi ecc…) l'impegno alla presenza è obbligatorio per tutte le lezioni, salvo gravi e giustificati motivi; le assenze ingiustificate, in questi casi, rappresentano un’infrazione grave perché possono compromettere l’esito dell’impegno e del lavoro di altri studenti; - La continuità del lavoro dello studente è attestata dal singolo docente, secondo le specifiche modalità previste dai corsi, ed è requisito necessario per essere ammessi a sostenere gli esami; - Le modalità di rilevazione del lavoro svolto dallo studente sono adottate dai singoli docenti nell’ambito dell’autonomia della loro funzione, e possono richiedere verifiche intermedie o periodiche. 5. Le assenze ai corsi vanno giustificate per iscritto. Dopo ogni periodo di assenza la giustificazione va presentata a tutti i docenti. Le assenze, anche se giustificate, possono compromettere il riconoscimento del profitto e l’accesso agli esami. L’accoglimento della giustificazione spetta al singolo docente per la propria materia e al Direttore in generale e nei casi di assenze reiterate. Le assenze ingiustificate comportano inoltre l’adozione di provvedimenti disciplinari. Qualora le assenze ingiustificate raggiungano il numero di 15, anche in una sola materia e anche non consecutivamente, l’allievo perde il diritto alla frequenza ai corsi, alla valutazione e alla promozione. Art. 3 Promozione e iscrizione all’anno successivo. Esami.
1. Ai fini della valutazione degli studenti iscritti ai corsi l’anno accademico è diviso in due periodi. I risultati relativi al primo periodo conseguiti dai singoli studenti nelle varie materie sono espressi con un sintetico giudizio, e hanno una valenza informativa nei confronti dell'allievo e delle famiglie. Per ogni materia il passaggio all’anno successivo avviene mediante l’esame di promozione. Sono iscritti d’ufficio agli esami di promozionegli studenti che allo scrutinio finale hanno ottenuto una valutazione pari osuperiore a 6/10. L’esame si svolge al termine delle lezioni o eventualmente in sessione autunnale. L’allievo è promosso se consegue la valutazione di almeno 6,00 punti su dieci. L’allievo non promosso deve ripetere l’anno di corso della singola materia. 2. Il percorso formativo è articolato in periodi, suddivisi in inferiore, medio e superiore, oppure inferiore e superiore. I periodi inferiore e medio della materia principale si superano con un esame di Compimento, il periodo superiore si conclude con l’esame di Diploma. Al termine delle annualità di frequenza delle materie complementari l’allievo sostiene il relativo esame di Licenza. L’iscrizione agli esami di Licenza, Compimento o Diploma è obbligatoria e va presentata alla Segreteria nel mese di aprile di ogni anno indicando la sessione, estiva o autunnale, in cui si intende sostenere l’esame. L’iscrizione agli esami della sessione di febbraio va presentata nel mese di gennaio. Per superare l’esame occorre ottenere la votazione minima di 6/10. 3. Nei corsi dell'Istituto la carriera scolastica può evolversi, entro certi limiti, in forma autonoma tra le varie discipline frequentate: in particolare un’eventuale ripetizione di anno
di corso in una singola materia può essere compatibile con la promozione in altre discipline, fatte salve le propedeuticità previste dai piani di studio. Sono ammesse due ripetizioni di anno di corso di materia principale, sia nel periodo inferiore, sia nel periodo medio, una durante il corso superiore. In caso di richieste seriamente motivate e documentate, il Direttore può autorizzare ulteriori ripetizioni. Solo nel caso del corso di 9 anni sono ammesse 2 ripetenze nel corso inferiore e 2 nel corso superiore. Per la scuola di Arpa è’ prevista anche la frequenza delle materie complementari di armonia e storia della musica dal 5° corso. Per le altre scuole è pr evista la possibilità di richiedere l’anticipo di un anno della frequenza dei corsi complementari biennali. E’ possibile ripetere più volte gli anni di corso di materia complementare. Va però tenuto conto che la Licenza delle materie complementari è necessaria per sostenere gli esami di Compimento e di Diploma: in mancanza si è obbligati a ripetere anche l’anno di corso di materia principale, nel rispetto dei limiti descritti sopra. 4. Nella sessione di febbraio/marzo è possibile prevedere lo svolgimento di esami di passaggio, sia per i corsi principali, sia per i corsi complementari, per quegli studenti che i docenti ritengano in grado di “passare” ad un solo anno successivo. 5. Il rinnovo dell'iscrizione all'Istituto per l’anno accademico successivo va presentata alla Segreteria nel periodo previsto dal calendario accademico (attualmente da metà giugno a metà luglio). In occasione del rinnovo annuale dell’iscrizione gli studenti che desiderano cambiare classe possono fare domanda accuratamente motivata al Direttore. Nella valutazione della domanda si tiene conto, tra l'altro, anche dell'iter scolastico dell'allievo e della disponibilità dell’insegnante nella cui classe l’allievo intende trasferirsi. Nel mese di novembre i cambi di classe possono essere concessi, in via eccezionale a insindacabile giudizio del Direttore, soltanto se la domanda è adeguatamente motivata e se vi è l'assenso sia del docente dalla cui classe si intende uscire sia di quello nella cui classe si vorrebbe entrare. Non sono prese in considerazione richieste di cambio di classe successive al mese di novembre. 6. Le domande di trasferimento da o verso altro Conservatorio vanno presentate al Conservatorio di destinazione entro il mese di luglio di ogni anno, salvo sopravvenuti motivi di forza maggiore debitamente documentati. Il Conservatorio di destinazione provvede a richiedere il nulla osta a quello di provenienza. Art. 4 Materie Complementari ed Esercitazioni senza esame finale.
1. Nell’ordinamento didattico sono previste anche materie complementari ed esercitazioni che non prevedono un esame finale. La loro frequenza è obbligatoria secondo le seguenti norme: - Esercitazioni corali: obbligo annuale di frequenza alle Esercitazioni corali per tutti gli studenti che abbiano compiuto 16 anni di età, ad eccezione di coloro che nello stesso anno frequentino le Esercitazioni orchestrali. Per gli studenti frequentanti un liceo, l’obbligo decorre dopo il conseguimento della maturità. Esoneri eccezionali, per validi e documentati motivi, possono essere concessi dal Direttore su conforme parere del docente del corso. In ogni caso ogni studente, prima del conseguimento del diploma, deve avere frequentato almeno due annualità del corso. Gli studenti della Scuola di Canto hanno in ogni caso l’obbligo di frequenza almeno dal 3° anno in poi. - Esercitazioni orchestrali: frequenza obbligatoria per tutti gli strumenti d’orchestra (archi escluso contrabbasso: dal 6° anno in poi; altri str umenti: ultimi tre anni di studio). Possono essere rinviati d’ufficio gli allievi che, su indicazione motivata dei rispettivi docenti, debbano ancora conseguire sufficienti abilità strumentali. Eccezionalmente possono essere concessi esoneri straordinari per documentati e validi motivi. - Musica da camera: frequenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi tre anni di studio e ad alcuni progetti di lavoro cameristico. Non sono concessi esoneri straordinari.
Ove il livello di abilità e competenza già acquisito lo consente, è consigliabile una frequenza anche precedente, d'intesa con i rispettivi docenti - Musica d’insieme per fiati: frequenza obbligatoria per almeno due anni negli ultimi tre anni di studio di ogni strumento a fiato. Non sono concessi esoneri straordinari. Ove il livello di abilità e competenza già acquisito lo consente, è consigliabile una frequenza anche precedente, d'intesa con i rispettivi docenti. Per gli studenti della Scuola di Saxofono si rinvia alle specifiche norme relative agli obblighi di frequenza. - Collaborazione pianistica: la frequenza è obbligatoria per almeno due anni negli ultimi tre anni di studio di Pianoforte. Ove il livello di abilità e competenza già acquisito lo consente, è consigliabile una frequenza anche precedente, d'intesa con i rispettivi docenti. Possono essere concessi esoneri straordinari solo per documentati motivi. 2. La mancata frequenza ai Corsi suddetti costituisce un debito formativo che, se non compensato, pregiudica l'ammissione all'esame di Diploma. Eventuali assenze non giustificate ai suddetti Corsi comportano l'adozione di provvedimenti disciplinari. 3. Gli studenti possono chiedere, sentito il parere dei rispettivi docenti e del Consiglio Accademico, di iniziare a frequentare i suddetti Corsi anche prima dei termini sopra indicati. E’ possibile poter anticipare di un anno i corsi almeno biennali delle scuole non decennali. In tal caso la positiva frequenza potrà costituire un credito formativo interno. 4. Eventuali richieste di esonero dalla frequenza o richieste di rinvio all'anno seguente vanno indirizzate alla direzione e debitamente documentate. In ogni caso non sono concessi, o sono revocati, esoneri o rinvii se l'allievo partecipa nello stesso periodo ad attività musicale esterna non programmata dall'Istituto, anche se autorizzata. Art 5 – Tirocini.
Esiste la possibilità per i diplomati del vecchio ordinamento di iscriversi all’Istituto per altri due anni consecutivi per l’attività denominata Tirocinio. Essa si distingue tra:
• tirocinio osservativo, con iscrizione e pagamento delle tasse di frequenza, fondato
sulla attività laboratoriale assistita dal docente.
• Tirocinio attivo, con iscrizione e borsa di studio equivalente alle tasse di frequenza,
fondato sulla attività laboratoriale assistita e sulla accertata collaborazione didattica con l’Istituto.
Art. 6 - Programmi di studio e svolgimento degli esami.
1. I programmi di ogni singola Scuola e Corso, programmi interni per l’esame di Conferma e gli esami di Passaggio, programmi ministeriali per gli esami di Licenza, Compimento e Diploma, sono a disposizione presso la Segreteria didattica. 2. Ogni esame consta di più prove, a ciascuna delle quali è attribuito un voto. Il risultato finale è la media aritmetica dei voti delle singole prove purché il voto minimo di ciascuna singola prova sia non inferiore a 5/10. Se la media finale è pari o superiore a 6/10 l’esame è superato. Se la media finale è inferiore a 6/10, o se risultano singole votazioni inferiori a 5/10, l’esame non è superato e vanno ripetute nella sessione autunnale tutte le prove con voto inferiore a 6/10. Il candidato che non superi l’esame nella sessione estiva viene inserito d’ufficio nel calendario degli esami della sessione autunnale. Per il calcolo della media finale dell’esame autunnale si tiene conto dei voti sufficienti conseguiti nella sessione estiva. Qualora il programma d'esame preveda una "prova di cultura", la valutazione della prova è del tipo "idoneo - non idoneo". L'idoneità è necessaria per il positivo riconoscimento
dell'intero esame. Può quindi accadere di dover ripetere nella sessione autunnale la sola prova di cultura. In sede di esame può essere proposta la Lode da uno o più componenti la commissione. Per essere attribuita deve essere accolta all'unanimità. 3. Il candidato assente alla sessione estiva ha diritto di essere inserito nella sessione autunnale. 4. Gli esami ministeriali della sessione di febbraio sono riservati agli studenti interni e non prevedono trascinamento di singole prove d'esame da o verso altre sessioni. Possono produrre domanda di accedere a tale sessione, purché controfirmata dal rispettivo docente sulla base di una particolare valutazione di merito o di opportunità didattica: - per esami di compimento o di diploma: gli studenti che frequentino, solo da ripetenti, l'ultimo anno del rispettivo periodo avendo già conseguito le necessarie licenze delle materie complementari. Il superamento dell'esame comporta la possibilità per l'allievo di iniziare anticipatamente il programma di studio successivo, mentre gli effetti formali decorrono dal successivo anno accademico, inclusi eventuali obblighi di iscrizione e frequenza a materie complementari. - per esami di licenza: gli studenti che frequentino, solo da ripetenti, l'ultimo anno di corso di materia complementare. Le domande d'accesso alla sessione di febbraio sono valutate, ai fini della loro approvazione, dal Direttore che ne verifica la rispondenza alla normativa ed ai criteri adottati dagli organi accademici. Art. 7 Abbreviazioni della durata degli studi.
1. E’ possibile abbreviare la durata del corso di materia principale nei periodi medio e superiore, per motivi di particolare merito oppure per chi abbia compiuto 21 anni d’età, subordinatamente al conseguimento delle Licenze delle materie complementari previste dai singoli piani di studio. L'abbreviazione è limitata ad un solo anno per ciascun periodo. A tale fine è possibile chiedere la contestuale abbreviazione della durata dei corsi delle materie complementari, per anticipare il conseguimento delle rispettive Licenze. Non è ammessa l’abbreviazione degli studi nelle materie complementari in alcun altro caso. 2. L'abbreviazione per merito nel periodo superiore richiede un curriculum di studi in cui la votazione minima dei precedenti esami di Compimento di materia principale sia 9/10 e la votazione minima degli esami di Licenza di ciascuna delle materie complementari sia 8/10. 3. L'abbreviazione per merito nel periodo medio richiede un curriculum di studi in cui la votazione minima dei precedenti esami di Compimento di materia principale e di Licenza di ciascuna delle materie complementari sia 8/10. 4. L’abbreviazione dei corsi complementari è concessa a coloro che abbiano ottenuto una votazione nella materia principale e nell’ultimo esame di promozione o compimento non inferiore a 9/10, e che siano in imminenza di esami ministeriali. Art. 8 Tasse di iscrizione e frequenza
1. I pagamenti si effettuano mediante bonifico bancario e la ricevuta deve essere obbligatoriamente consegnata in segreteria. La tassa di iscrizione viene versata all’atto della consegna del modulo. Le tasse di frequenza vengono versate in due rate, entro il 31 novembre ed entro il 28 febbraio. Nei casi di rinuncia alla frequenza, la comunicazione del ritiro dai corsi deve essere sempre fatta per iscritto alla segreteria che provvederà ad avvisare i docenti; se perviene entro il 31 ottobre dà diritto all’ esenzione dal pagamento della prima rata; se perviene entro il 28 febbraio della seconda rata. L’insolvenza della tassa di frequenza autorizza l’Istituto a sospendere il diritto dell’allievo alla frequenza delle
lezioni e alla possibilità di sostenere gli esami sino alla regolarizzazione della posizione. Per tutte le altre richieste di esonero o riduzione delle tasse di frequenza è competente il Consiglio di Amministrazione, al quale va diretta la richiesta esaurientemente documentata.
Art. 9 Studenti stranieri. Studi compiuti all’estero. Equipollenze.
1. Gli studenti non comunitari residenti all'estero devono essere in possesso di permesso di soggiorno valido rilasciato per motivi di studio. 2. Le domande di preiscrizione di studenti non comunitari residenti all'estero devono essere prodotte esclusivamente alla Rappresentanza italiana nel paese di provenienza, secondo i modelli predisposti, in relazione ad un corso di studio scelto tra quelli del contingente che è annualmente stabilito, e devono essere complete di tutti gli allegati previsti. 3. Gli studenti stranieri che hanno già frequentato scuole musicali all'estero possono chiedere all'Istituto la valutazione degli studi per i quali hanno sostenuto un esame, al fine di riconoscerne l'equipollenza. Alla domanda deve essere allegata la documentazione completa, tradotta ufficialmente in italiano, dei singoli programmi d’esame sostenuti. L'equipollenza degli esami e dei titoli di studio intermedi conseguiti all'estero viene attestata dall’Istituto, l'equipollenza del Diploma va richiesta direttamente al Ministero. 4. Gli studenti stranieri devono avere superato una prova di conoscenza della lingua italiana presso l'Istituto. Agli stessi può essere imposto l’obbligo di frequenza al corso di lingua italiana per stranieri. 5. Sino a modifica delle norme vigenti, gli studenti stranieri hanno la possibilità di abbreviare la durata del corso di materia principale nei periodi medio e superiore subordinatamente al conseguimento delle Licenze delle materie complementari previste dai singoli piani di studio. Art 10 - Per le famiglie degli allievi di minore età.
Gli studi musicali non appartengono alla fascia della scuola dell’obbligo: lo studio musicale a indirizzo professionalizzante e il numero chiuso delle iscrizioni richiedono costanza nella frequenza e nel profitto da parte dell’allievo. È compito della famiglia seguire l’andamento degli studi del figlio, giustificarne tempestivamente le eventuali assenze, rivolgersi all'Istituto per cercare di comprendere e, ove possibile, superare eventuali difficoltà riscontrate nell’andamento degli studi. 1. Le lezioni dell'Istituto si svolgono in maniera prevalentemente individuale o a piccoli gruppi. La responsabilità del docente nei confronti dell’allievo è limitata all’orario programmato di lezione. Il docente comunica ogni tre mesi il proprio calendario di lezione che deve essere controfirmato dai genitori. 2. Le lezioni delle diverse materie, anche se collocate nella stessa giornata, possono essere non consecutive tra loro e non consecutive all’orario mattutino dell’altra scuola frequentata. 3. Le eventuali assenze dei docenti, non appena segnalate dagli interessati, vengono rese note mediante avviso esposto nella bacheca; in tal caso le lezioni delle rispettive materie si intendono sospese fino al rientro del docente o fino alla nomina del supplente. 4. Le eventuali assenze dell’allievo vanno tempestivamente giustificate per iscritto. Art. 11 Esibizioni degli studenti.
1. Le esibizioni degli studenti si articolano in: saggi di classe, concerti d’istituto ed
esibizioni esterne. 2. Tutti gli studenti, salvo motivato parere contrario del rispettivo docente, hanno l'opportunità di esibirsi in pubblico almeno una volta all’anno in occasione dei saggi di classe che sono parte integrante dell'attività didattica ordinaria. 3. Per esibirsi nei concerti d’istituto e nelle esibizioni esterne gli studenti si propongono e vengono selezionati tramite audizione interna o segnalazione per meriti. La partecipazione ai concerti e alle esibizioni esterne diviene obbligatoria dopo che l'allievo (o la famiglia nel caso di minori) abbia dato la propria disponibilità e il docente di riferimento abbia espresso parere favorevole. 5. Eventuali assenze non giustificate alle attività suddette comportano l'adozione di provvedimenti disciplinari che verranno stabiliti caso per caso dal Consiglio Accademico. 6. Per partecipare a qualsiasi iniziativa, esibizione o manifestazione musicale esterna non programmata dall'Istituto, inclusi concorsi, l'allievo deve ottenere l’assenso del proprio docente e comunicarlo in anticipo, per iscritto, alla direzione. L’insegnante può autorizzare o non autorizzare l’attività, che deve in ogni caso essere segnalata all’Istituzione per verificare che l’utilizzazione del nome e dell’immagine della Scuola siano consoni alle finalità formative e agli standard qualitativi richiesti e che non collidano con le attività dell’Istituzione. 7. L’allievo che non sia disponibile a partecipare all’attività dell’Istituto e che partecipi invece ad attività musicale esterna senza averne informato l'Istituto sarà soggetto a provvedimenti disciplinari. Art. 12 Strutture e servizi per gli studenti.
1. Biblioteca. Per tutto ciò che riguarda la gestione della Biblioteca, il prestito e l’utilizzo di libri e spartiti si rimanda al Regolamento specifico. 2. Sito Internet dell'Istituto. Il sito Internet dell'Istituto permette, tra l'altro, l'accesso alle informazioni riguardanti le iniziative didattiche, di ricerca e di produzione artistica dell'Istituto e una comunicazione più diretta con i servizi di Segreteria. 3. Permessi di studio. Gli studenti interni possono richiedere, previa domanda indirizzata al Direttore e al Consiglio Accademico, permessi di studio orari per le ore in cui le aule sono libere, sulla base del merito, dell'anno di studio e della distanza di residenza. Il Permesso di Studio ha durata annuale e può essere rinnovato. Coloro che lo posseggono dovranno esibirlo nel momento della richiesta dell’aula, unitamente a un documento di riconoscimento valido. Gli studenti esterni che richiedessero tale servizio rivolgono contestualmente la domanda al Consiglio Accademico e al Consiglio di Amministrazione. 4. Prestito domiciliare strumenti. L’Istituto dispone di strumenti destinati al prestito domiciliare per gli allievi interni. L'allievo può richiedere l'assegnazione annuale o temporanea di uno strumento presentando domanda controfirmata dal proprio docente e allegando la documentazione richiesta. 6. Premi e borse di studio. In relazione alle disponibilità derivanti da introiti di bilancio finalizzati, sono annualmente erogati premi, borse di studio o sussidi straordinari agli studenti meritevoli o bisognosi Art 13 Applicazione della legge 626/94.
Le norme contenute nel D. Lgs. n. 626/94 sulla sicurezza sul lavoro vigono nell’ambito di tutte le Scuole di ogni ordine e grado. Tali norme vigono per il personale docente e non docente nonché per gli studenti che sono equiparati ai lavoratori. Le principali fonti normative per la sicurezza sul lavoro sono:
- D.P.R. 547/55 e D.P.R. 303/56 - D.Lgs. 277/91 - D.Lgs: 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96 - D.P.R. 459/96 - D.Lgs: 493/96 “Segnaletica di sicurezza” - D.Lgs: 645/96 “Sicurezza e igiene” - La normativa contrattuale nella materia specifica Art 13 bis Per tutto quanto non previsto specificatamente in questo regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia
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