Microsoft word - plp_conséquence sur le versement en espèces de la plp_i.doc

Unione Europea – conseguenze sul pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio Diritto europeo
Il 1° giugno 2002 è entrato in vigore l’accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione Europea. Stati membri dell’Unione Europea
Danimarca Irlanda Polonia Spagna Italia Portogallo Stati membri dell’AELS
Conseguenze per la previdenza professionale
Il pagamento in contanti dell’avere di previdenza nel caso di partenza all’estero non è più ammesso, se sussistono le seguenti condizioni : la partenza avviene dopo il 31 maggio 2007 e il pagamento in contanti riguarda un avere derivante dalla previdenza minima prevista dalla legge la persona che lascia la Svizzera definitivamente è assoggettata all’assicurazione obbligatoria di uno L’intero avere può ancora essere riscosso in contanti dopo la partenza definitiva all’estero, se solo uno dei punti elencati sopra non è soddisfatto. Se l’avere previdenziale si compone di prestazioni della previdenza obbligatoria ed estesa, solo l’avere della previdenza estesa può essere rimborsato. Un'eccezione si applica nel Liechtenstein, dove il secondo accordo completivo della Convenzione di sicurezza sociale ammette il trasferimento della prestazione di libero passaggio ad un’istituzione di previdenza del Liechtenstein, per la persona che riprende un’attività dipendente all’interno del Principato. Cosa accade alla prestazione di libero passaggio non trasferita?
Il capitale di previdenza che rimane in Svizzera deve essere obbligatoriamente trasferito ad un’istituzione di libero passaggio sul territorio federale (conto bancario o polizza assicurativa). L’avere è trasferito all’Istituto collettore LPP, se la persona assicurata non comunica all’Ente di previdenza l’istituzione per il mantenimento della prestazione. Organo di collegamento
Per consentire l’applicazione delle presenti disposizioni, gli stati sono tenuti a designare un ufficio di collegamento incaricato di gestire i rapporti con gli assicurati e gli organismi negli altri paesi. Rue de la Gare 18, Case postale 1251, 1820 Montreux 1, Tél. 021 962 49 49, www.hotela.ch Sul territorio svizzero, tale compito è stato affidato al Fondo di Garanzia LPP. Casella postale 1023 3000 Berna 14 Tel. 031 380 79 71 Fax 031 380 79 76 L’istituzione di previdenza non può valutare, se una persona è assoggettata o no all’assicurazione obbligatoria di uno stato membro dell’UE o dell’AELS. Esso deve solo accertarsi che la prova fornita dalla persona assicurata sia sufficiente per accordare il rimborso. La prova consiste, ad esempio, in un certificato rilasciato dall’organismo di sicurezza sociale estero o da un ministero. Il non assoggettamento al sistema pensionistico di uno stato membro
dell'UE o dell’AELS

Per facilitare la prova di non assoggettamento per le persone residenti in Spagna, in Portogallo ed in Italia, un accordo amministrativo è stato concluso tra il Fondo di Garanzia LPP e gli organismi di collegamento di questi tre stati. L'assicurato deposita presso il Fondo di Garanzia una domanda d'istruzione dell'obbligo d’assicurarsi. Tre mesi dopo la data di partenza dalla Svizzera, la suddetta domanda è trasmessa all'organismo di collegamento straniero che attesta o no dell’assoggettamento. Il Fondo di Garanzia trasmette l'attestato all'istituzione di previdenza. Promozione della proprietà d’abitazioni
L’accordo non influisce in alcun modo sulla possibilità di finanziare l’acquisto della proprietà d’abitazione con i fondi della previdenza professionale. Continua a essere applicata la legislazione svizzera in materia. Le persone residenti in uno stato membro dell’UE o dell’AELS hanno pertanto la possibilità d’impiegare i fondi versati nel 2° pilastro per l’acquisto di una proprietà d’abitazione, purché quest’ultima sia utilizzata dalle stesse o dalla loro famiglia. Lavoratori indipendenti
I lavoratori dipendenti che intendono avviare un’attività in proprio in uno stato membro dell’UE o dell’AELS possono richiedere il versamento in contanti della prestazione d’uscita (parte obbligatoria) solo se non sono soggetti ad alcun obbligo d’assicurazione nel paese in questione. È compito della persona assicurata di fornire all’istituzione di previdenza la prova d’assenza dell’obbligo d’assicurazione nel rispettivo paese. Prestazioni di vecchiaia
Una persona assicurata che raggiunge l’età ordinaria di pensionamento AVS e lascia definitivamente la Svizzera ha diritto alla prestazione di vecchiaia. Le prestazioni di previdenza sono versate a prescindere dal luogo di residenza. Tale disposizione è applicabile anche nel caso di pensionamento anticipato (59 anni per le donne; 60 anni per gli uomini). Nazionalità
La regolamentazione relativa al pagamento in contanti della prestazione d'uscita nel caso di partenza definitiva della Svizzera è applicata senza riguardo alla nazionalità della persona in questione. Rue de la Gare 18, Case postale 1251, 1820 Montreux 1, Tél. 021 962 49 49, www.hotela.ch

Source: http://www.hotela.ch/it/download/lpp/informations/PLP-cons%C3%A9quence%20sur%20le%20versement%20en%20esp%C3%A8ces-it.pdf

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